3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
Motivazioni:
L'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, integrando l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, ha istituito l'obbligo per il cedente o prestatore di comunicare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, entro il giorno 16 del mese successivo.
Il comma 385 del citato articolo 1 della legge finanziaria 2005, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la determinazione dei contenuti e delle modalità di detta comunicazione.
Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva il modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute con le relative istruzioni, le caratteristiche tecniche per la stampa, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Fermo restando il termine fissato dalla norma, in fase di prima applicazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente, è concessa la facoltà di comunicare, entro il 16 maggio 2005, i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30 aprile e relative all'anno in corso, mediante la presentazione di un unico modello.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17: disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
decreto 6 dicembre 1986: approvazione del modello concernente la dichiarazione di intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni: riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente;
legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2005
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Raffaele Ferrara